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“BEATO IL POPOLO CHE NON HA BISOGNO DI EROI”

Brecht BertholdLa frase è di Berthold Brecht (1898–1956).

Quella di Giorgio Napolitano non è stata una normale elezione del Presidente della Repubblica, nel senso che non si è realizzata com’eravamo abituati a vederla nelle altre occasioni quando questa si è verificata nella storia della Repubblica.

Innanzitutto si tratta della prima rielezione di un Presidente condizione che la Costituzione certamente non esclude, ma anche non prevede.

Giorgio NapolitanoAl di là poi delle circostanze politiche in cui è maturata, si è trattata di una ricandidatura non chiesta e, addirittura inizialmente esclusa, da Napolitano ma, é qui l’ulteriore novità, di fatto richiesta certamente gentilmente ma, soprattutto, disperatamente, e addirittura in stato di necessità, dal Parlamento, almeno nella sua stragrande maggioranza e accettata da Giorgio Napolitano solo “istituzionalmente”, per senso dello Stato, eroicamente.

Ora non sfugge che le circostanze con cui il Presidente è stato rieletto gli conferiscono, nei confronti delle forze parlamentari, in termini politici, una “valenza” contrattuale sconosciuta, inusuale.

Non si riflette abbastanza sulle “prerogative” che, pur in una Repubblica parlamentare e non presidenziale, la “Carta Costituzionale” già attualmente attribuisce al Presidente della Repubblica. Il peso di tali prerogative, che non appaiono di minima, si è accentuato progressivamente con gli anni, relativamente al diminuito potere dei partiti e, di conseguenza, del Parlamento.

Così l'articolo 87 della Costituzione dà al presidente il comando delle Forze armate, di presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (anche da articolo 104), di concedere la grazia e di commutare le pene. L'articolo 88 gli consente di sciogliere le Camere. Grazie all'articolo 90 non è responsabile di atti compiuti durante le sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Può eleggere cinque senatori a vita e alterare la volontà delle urne. Per l'articolo 92 nomina il presidente del Consiglio. In virtù dell'articolo 126 può sciogliere il Consiglio regionale e rimuovere il Presidente della Giunta. Può inoltre nominare un terzo della Corte Costituzionale (articolo 135).

Infine, il Presidente è genericamente ma intensamente protetto dalla vaghezza dell’articolo 278 del codice penale che recita "Chiunque offenda l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

A tutt’oggi queste prerogative sono state esercitate da un eletto con la liturgia “normale”. Non sono note, com’è ovvio, come possa esercitarle un eletto in condizioni “eccezionali” e, inoltre, in un momento in cui il sistema dei pesi e contrappesi istituzionali previsti dalla Carta appare sicuramente non più nell’equilibrio pensato originalmente.

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